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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 152. Gli originali degli atti di assegnazione d'appartamenti e di mutuo edilizio individuale e degli atti di riscatto stipulati in forma pubblica amministrativa dalla cassa depositi e prestiti e dall'amministrazione delle ferrovie dello stato con i soci delle cooperative finanziate dalle dette amministrazioni, possono essere redatti su moduli a stampa nella parte comune a tutti i soci di ciascuna cooperativa. Le iscrizioni ipotecarie accese a favore della cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui individuali concessi ai soci delle cooperative edilizie od ai loro aventi causa, sono rinnovate di ufficio, gratuitamente, dai conservatori delle ipoteche.

Art. 153. I comuni e gli istituti che costruiscono col concorso dello stato case popolari da cedersi in proprietà o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita nei limiti ed ai sensi dell'art. 38 godono, per tali costruzioni, delle seguenti facilitazioni.

a) esenzione dal bollo, tassa fissa minima di registro, e ipotecaria nonché tassa fissa di voltura catastale a sensi dell'art. 149 lett. a), per gli atti di mutuo, per i contratti relativi alle costruzioni e per quelli di assegnazione in proprietà od in locazione degli appartamenti;

b) esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui sti pulati ai fini delle costruzioni anzidette. La stipula di tutti i contratti relativi alla costruzione nonché di quelli di affitto e di vendita delle case ivi comprese gli atti derivanti dall'applicazione dell'art. 39, può essere effettuata in forma pubblica amministrativa da funzionari degli enti costruttori all'uopo delegati, mediante ordinanza, dai presidenti o capi degli enti medesimi. Detti funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge del registro. A rimborso delle spese e pei compensi concernenti la ricezione e conservazione degli atti, pel rilascio di copie e note ipotecarie per la esecuzione delle formalità di registro, ipotecarie e di voltura, è dovuto all'ente dagli interessati un diritto proporzionale di 5 centesimi per ogni cento lire di valore. Qualora le costruzioni di cui al primo comma del presente art. concernano case popolari od economiche fruenti o non di contributo o concorso dello stato, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprietà delle case medesime sono pure esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria. A tali costruzioni è estesa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui stipulati ai fini delle costruzioni stesse.

Art. 154. Gli istituti autonomi per la costruzione di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case.

Art. 155. Sulle aree acquistate dai comuni e dagli istituti autonomi per la costruzione di case popolari, alberghi popolari e dormitori pubblici ad uso gratuito, è concessa l'agevolazione tributaria della riduzione al quarto della tassa di registro nel modo previsto e regolato dall'art. 148, comma secondo. Qualora tali aree vengano destinate ad altri fini o lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, rimarrà definitiva l'applicazione della tassa normale.

Art. 156. Gli istituti e gli enti morali per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di manomorta.

Art. 157. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi sui mutui concessi dagli enti ed istituti di cui agli articoli 1 e 4 a tenore e pei fini del presente testo unico. La medesima esenzione è applicabile anche agli interessi sui mutui concessi da società e privati per la costruzione di case popolari od economiche. Ne sono altresì esenti gli utili di gestione corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle società cooperative e di mutuo soccorso.

Art. 158. Gli interessi sulle operazioni di conto corrente e su quelle successive di ammortizzo relativi alle somme mutuate dalla cassa di risparmio delle provincie lombarde, giusta gli articoli 13 e 14, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile. Sono inoltre esenti dalla tassa di bollo e registro gli atti e le quietanze relativi alle somme versate e restituite.

CAPO II Agevolazioni in materia di imposta sui fabbricati per l'edilizia popolare ed economica.

Art. 159. La esenzione dalla imposta e dalle sovraimposte provinciali e comunali sui fabbricati, anche se trattisi di sopraelevazione, è concessa, per la durata di 25 anni, alle case popolari costruite dopo il 5 luglio 1919 da società od enti senza contributo dello stato, anche se comprendano uffici e negozi. Tale esenzione decorre dal giorno in cui sia riconosciuta l'abitabilità ed è estesa ai locali di carattere educativo, bagni, asili per lattanti e case di bambini, doposcuola, biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura nonché ai locali adibiti a pubblici esercizi per provvedere ai bisogni degli inquilini, eccettuati quelli esclusivamente destinati a spaccio di bevande alcooliche e purchè il reddito effettivo o presunto di tali locali non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato; in caso diverso l'esenzione rimane limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione. La suddetta esenzione spetta altresì alle case popolari costruite da industria- li, da proprietari o conduttori di terre e date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori ovvero ad essi vendute, anche se in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto abbiano, per ogni alloggio, una composizione non superiore a quella indicata sotto la lettera a) dell'art. 48. Godono della esenzione stessa anche le case di abitazione costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani, nel territorio di comuni non capoluoghi di provincia, semprechè la loro consistenza non ecceda quella indicata nel precedente comma.

Art. 160. E’ concessa l'esenzione per la durata di anni 30 alle costruzioni eseguite da comuni con popolazione accentrata superiore ai 10 mila abitanti, fra il 5 luglio 1919 ed il 31 dicembre 1926, senza contributo dello stato, direttamente od a mezzo di istituti autonomi per case popolari. È concessa altresì la suddetta esenzione, per il periodo di 25 anni, ai fabbricati costruiti od acquistati da comuni e da istituti autonomi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto fruire dei benefici di esenzione dalla imposta e sovrimposte concessi anteriormente al 24 gennaio 1928, anche se i fabbricati siano già stati sottoposti ad accertamenti ai fini della imposta; ma in ogni caso non è ammesso rimborso di ciò che fu pagato.

Art. 161. E’ concessa l'esenzione per il periodo di 25 anni dalla imposta e dalle sovraimposte comunali e provinciali sui fabbricati, alle nuove case economiche eseguite dal 5 luglio 1919 da società, da privati e dagli enti non compresi nell'art. 160 e dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1937, purchè la costruzione di esse abbia già avuto inizio alla data dell'1 dicembre 1936 ed a condizione che sia intervenuta la denunzia nel termine perentorio di cui al terzo comma dell'art. 168. La stessa esenzione è concessa alle case popolari ed economiche fruenti di contributo erariale, costruite entro il 30 giugno 1938 da società e loro soci e dagli enti non compresi nell'art. 160 ed indipendentemente dalla dichiarazione di abitabilità. Detta esenzione è subordinata alla condizione che il decreto di concessione del contributo sia stato registrato alla corte dei conti non oltre il giorno 2 novembre 1937.

Art. 162. Sono esenti dalla imposta straordinaria immobiliare istituita con r. decretolegge 5 ottobre 1936 n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937 n. 151, gli enti ed istituti autonomi per le case popolari, per le case degli impiegati dello stato, delle provincie e dei comuni nonché le cooperative edilizie fruenti di contributo erariale.

Art. 163. Qualora per trasformazione od ingrandimento vengano a cessare le condizioni richieste per le case popolari od economiche, cessano di pieno diritto i benefici tributari dal giorno in cui siano accertati le trasformazioni o gli ingrandimenti. Cessano parimenti i benefici tributari nei riguardi delle società cooperative per case popolari e dei rispettivi assegnatari qualora le case stesse vengano destinate a fini diversi da quelli indicati nel presente testo unico. Le imposte e tasse già esonerate, sono ripetibili dall'erario con privilegio sui rispettivi immobili, salvi i diritti dello istituto mutuante che avranno la precedenza rispetto all'erario stesso. La perdita dei benefici di cui ai precedenti commi è dichiarata dal ministero dei lavori pubblici. La dichiarazione è invece di esclusiva spettanza della commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica, per le case costruite col contributo o concorso erariale.

Art. 164. Nelle provincie dove non è ancora compiuto il nuovo catasto secondo la legge 1 marzo 1886 n. 3682, i fabbricati rurali costruiti dall'1 gennaio 1903 in avanti sono esenti dalla imposta a termini dell'art. 15 della legge stessa.

CAPO III Provvedimenti per agevolare la costruzione ed il commercio di edifici ad uso di abitazione, da chiunque eseguiti.

Art. 165. Alle case di abitazione costruite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 sono applicabili le agevolazioni tributarie di che ai seguenti articoli del presente capo.

Art. 166. Per le compravendite di case costruite o dichiarate abitabili entro il 31 di cembre 1930, anche se stipulate dopo tale data ma non oltre quattro anni dal giorno in cui le case sono state dichiarate abitabili od effettivamente abitate, la tassa di registro è ridotta ad un quarto della misura ordinaria limitatamente al primo trasferimento. La stessa riduzione si estende alle tasse ipotecarie di trascrizione e di iscrizione nonché alle tasse di registro ed ipotecarie relative ai prestiti fatti dall'acquirente per l'estinzione totale o parziale del prezzo, stipulati contestualmente alla compravendita, o nel termine di quattro anni dalla data di questa. Per le compravendite di case costruite dall'1 gennaio 1931, dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1937, è ridotta nella misura della metà l'ordinaria tassa di registro limitatamente al primo trasferimento che avvenga non oltre quattro anni dal giorno in cui la casa è stata dichiarata abitabile o sia stata effettivamente abitata. Inoltre sono ridotte nella misura della metà le ordinarie tasse ipotecarie di trascrizione e di iscrizione, col minimo di lire dieci, nonché le ordinarie tasse di registro ed ipotecarie relative ai prestiti fatti dall'acquirente per l'estinzione totale o parziale del prezzo, stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa.

Art. 167. Le ordinarie tasse di registro dovute sulle compravendite di aree fabbricabili stipulate dall'1 gennaio 1931 e le ordinarie tasse di registro ed ipotecarie sui contratti di prestito stipulati dall'1 gennaio 1931 per la costruzione di case, sono ridotte nella misura della metà col minimo di lire dieci, quando sulle aree fabbricabili siano state costruite ed ultimate le case nel termine previsto dall'art. 165. Il rimborso della eccedenza di tassa deve essere chiesto nel termine di decadenza di sei mesi dal giorno in cui la casa è stata effettivamente abitata e tale disposizione vale per le istanze di rimborso presentate dal 7 agosto 1931. È pure ammesso il rimborso parziale delle tasse in proporzione dell'estensione del suolo sul quale furono in parte eseguite ed ultimate le nuove costruzioni di case e dell'area adiacente per una estensione non maggiore del doppio dell'area coperta dal fabbricato.

Art. 168. E’ concesso l'esonero, per il periodo di anni 25, dalla imposta e sovraimposte sui fabbricati, alle case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, costruite da privati, società ed enti nonché alle sopraelevazioni di edifici già costruiti purchè tali costruzioni siano state eseguite dopo il 5 luglio 1919 o già iniziate alla data dell'1 dicembre 1936, e dichiarate abitabili dalle com- petenti autorità comunali entro il 31 dicembre 1937. Tale esenzione è concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed agli alloggi ricavati mediante ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni già adibiti ad uso di negozi, magazzini ed abitazioni infette o malsane, con l'eventuale annessione di locali immediatamente sovrastanti, quando ciò sia reso indispensabile per ottenere, pei nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti. L'esenzione stessa è concessa alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza dell'attuazione di piani regolatori. La dichiarazione di inabilità dovrà essere rilasciata dalla competente autorità e la trasformazione dovrà essere denunziata preventivamente alla competente autorità finanziaria. La costruzione o ricostruzione s'intende iniziata, ai sensi del precedente comma, qualora siano almeno incominciate le opere murarie di fondazione. Agli effetti dell'esonero di cui al primo comma, la denunzia della costruzione o ricostruzione già iniziata deve essere stata presentata al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il 25 febbraio 1937, corredata da prova che l'inizio della costruzione o ricostruzione sia avvenuto entro il predetto termine dell'1 dicembre 1936. La stessa esenzione è concessa alle nuove costruzioni adibite ad alberghi (esclusi quelli popolari disciplinati dal penultimo comma), uffici e negozi, iniziate fra il 5 luglio 1919 e il 25 agosto 1925 ed atte all'uso cui sono destinate non oltre il 31 dicembre 1928. Per i nuovi fabbricati ad uso di alberghi (esclusi quelli popolari disciplinati dal penultimo comma), uffici e negozi, la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati entro il 31 dicembre 1940, nonché pei nuovi fabbricati ad uso di abitazione e per le sopraelevazioni a fabbricati preesistenti la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati dopo il 31 dicembre 1936 ma entro il 31 dicembre 1940, l'applicazione dell'imposta erariale e delle sovraimposte sarà fatta gradualmente in ragione di un quindicesimo del reddito accertato dopo il biennio di esenzione norma- le, per modo che il reddito stesso venga integralmente tassato al quindicesimo anno successivo alla scadenza del biennio di esenzione. La esenzione venticinquennale spetta altresì agli edifici scolastici, agli ospedali, alle case di cura e di assistenza, ai ricoveri, ai collegi, alle caserme, agli educandati, agli orfanotrofi e simili nonché agli alberghi popolari costruiti da enti, semprechè dette costruzioni siano eseguite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 e risultino iniziate non oltre l'1 dicembre 1936, fermo il disposto del terzo comma del presente art.. L'esenzione predetta è pure concessa alle nuove costruzioni od alle parti di esse adibite ad uso di autorimesse, condotte a termine tra l'1 gennaio 1928 ed il 31 dicembre 1937, semprechè già iniziate all'1 dicembre 1936 e ferma l'osservanza del disposto di cui al terzo comma del presente art..

 

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